Art. 2.

      1. Ad ogni nato, nell'ambito della struttura ospedaliera, devono essere assicurate competenze specifiche mediche ed infermieristiche nonché l'aderenza ai requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici stabiliti dai progetti obiettivo in materia materno-infantile individuati dal Piano sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
      2. L'assistenza ospedaliera al neonato deve essere articolata su tre livelli di cura:

          a) cure di I livello per neonati sani, con una disponibilità di quindici posti letto per mille nati vivi;

          b) cure di II livello, con una disponibilità di 4, 5 posti letto per mille nati vivi, oltre alle culle destinate ai neonati sani;

          c) cure di III livello, definite cure intensive, con una disponibilità di un posto letto per settecentocinquanta nati vivi, e cure subintensive con una disponibilità di due posti letto per ogni posto letto di terapia intensiva neonatale, oltre alla disponibilità di posti letto adeguati all'utenza bisognosa di cure del I e II livello di cure, e di posti letto supplementari

 

Pag. 4

per i neonati bisognosi di chirurgia neonatale rapportati all'utenza.

      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano anche in base alla valutazione della situazione orogeografica, della rete viaria, della consistenza e della localizzazione delle strutture esistenti, definiscono per le unità operative neonatologiche adibite ai compiti di cui al presente articolo, bacini di utenza atti ad assicurare l'acquisizione di competenze specifiche e di un livello tecnico adeguato alle cure prestate, che non può prescindere dal numero dei pazienti trattati.
      4. Tutti gli ospedali pubblici e privati accreditati dotati di punto nascita, anche se privi di unità operative autonome di neonatologia e di terapia intensiva neonatale, devono disporre di posti letto per cure minime ed intermedie, nell'ambito delle unità operative di pediatria o neonatologia. Di norma le unità operative di ostetricia e le unità operative di neonatologia-patologia neonatale e di pediatria con assistenza neonatale devono operare a livello corrispondente, e un livello superiore deve erogare, oltre alla prestazioni che lo caratterizzano, anche quelle di livello inferiore.
      5. Nelle aree ad alta densità di popolazione o metropolitane i vincoli quantitativi, riferiti ai bacini di utenza determinanti ai fini della programmazione regionale del numero delle unità di terapia intensiva neonatale, possono essere derogati, allo scopo di privilegiare il diritto alla scelta dei genitori e la competitività delle aziende sanitarie locali che insistono nel medesimo territorio.